Il motivo per cui si pagano meno tasse alle Canarie è che si usufruisce delle agevolazioni come zona ultraperiferica europea. Il regime economico e fiscale canario offre diversi strumenti, adatti a varie esigenze, per risparmiare notevolmente sulle imposte rispetto agli standard fiscali italiani.
Alle Canarie le tasse si pagano, eccome, ma sono certamente commisurate ai servizi ricevuti. Come ha fatto un imprenditore di Roma, che ha costituito una società alle Canarie, a pagare solo 2.650 euro di tasse a fronte di un utile di 104.000 euro? (Sì, ho scritto utile, non è un errore 😉).
Prima di tutto, è importante chiarire che le Canarie non sono un paradiso fiscale. Alcuni le hanno definite un paradiso, ma per altri aspetti: sicuramente da un punto di vista paesaggistico, climatico, della sicurezza sociale e della qualità della vita.
Ma come può funzionare questo sistema di tassazione anche per te, che magari non stai pensando di trasferirti alle Canarie?
Definiamo innanzitutto le diverse tipologie di contribuenti:
- Società Canarie (figure giuridiche con sede sociale alle Canarie)
- Pensionati residenti fiscalmente alle Canarie (defiscalizzazione della pensione)
- Lavoratori autonomi residenti fiscalmente alle Canarie
- Lavoratori dipendenti residenti fiscalmente alle Canarie
- Amministratori di società Canarie residenti in Italia
Le diverse tipologie di contribuenti che decidono di trasferirsi alle Canarie per pagare poche tasse possono farlo come residenti alle Canarie oppure come non residenti alle Canarie. In quest’ultimo caso, non è necessario vivere personalmente alle Canarie, neanche per 6 mesi e un giorno (ovvero per 183 giorni). Potrete trascorrere la maggior parte del tempo in Italia, ma sarà utile appoggiarsi a una società alle Canarie che abbia una reale consistenza, anche decisionale, per garantire che la tassazione societaria sia separata da quella della persona fisica che dichiara in Italia, non essendo residente alle Canarie.Procediamo per gradi. Le tasse alle Canarie sono le stesse su tutte le isole: Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, El Hierro, Lanzarote, La Palma. È importante sottolineare che solo se si fattura a persone fisiche o giuridiche all’interno di questo arcipelago verrà applicata un’imposta generale indiretta chiamata IGIC al 7% (e in alcuni casi particolari di business). Invece, se si fatturano servizi all’Italia, al resto d’Europa o del mondo, non si applicheranno né l’IGIC né l’IVA.

Società Canarie (Figure Giuridiche con sede sociale alle Canarie)
In linea teorica, le imprese pagano il 15% degli utili (prima delle tasse) per i primi 2 anni dal momento in cui iniziano ad avere un bilancio positivo; negli anni successivi pagheranno il 25%.
Ad alcuni potrebbe sembrare non così conveniente come viene spesso decantato, soprattutto a chi non conosce gli strumenti DIC (Deduzione per investimenti fatti alle Canarie) e RIC (Riserva per investimenti fatti alle Canarie).
La DIC prevede un credito d’imposta che va dal 25% al 33% sull’immobilizzato, da sfruttare negli anni successivi per ridurre l’imposta sugli utili prima delle tasse.
La RIC, invece, ti permette di accantonare fino al 90% dei tuoi utili, dichiarando che li reinvestirai negli anni successivi. Grazie a questa “promessa di investimento”, entri in una NO TAX area per il 90% dei tuoi utili, e pagherai le tasse (15%) solo sul restante 10%. Se hai fatto il calcolo, avrai ottenuto un’imposizione effettiva dell’1,5%.
Ovviamente, la fiscalità richiede una trattazione più personalizzata e basata sui tuoi casi specifici. Sono molti gli imprenditori italiani che aprono una società alle Canarie e fanno contemporaneamente business in Italia e alle/dalle Canarie, ottenendo risultati notevoli. Molti richiedono consulenze personalizzate, sia online che di persona, quando vengono a trovarci qui a Gran Canaria: consulenze che ti fanno risparmiare migliaia di euro, ti aiutano a prendere decisioni corrette, ed evitano di dover affrontare costosi problemi e fastidiosi “mal di pancia”.
Esiste anche un terzo strumento di agevolazione fiscale chiamato DFRIC, ovvero una sorta di RIC futura. Questo strumento permette di investire più dell’utile accantonato, e in futuro non pagherai tasse sulla parte eccedente della RIC. È uno strumento particolarmente apprezzato dalle grandi catene alberghiere, che continuano a crescere alle Canarie senza pagare quasi tasse, generando grande indotto e ricchezza.
Un esempio pratico è la catena RIU, con oltre 17 grandi hotel solo sul suolo canario. Perché lo fanno? Perché riescono a costruire nuovi immobili grazie ai vantaggi fiscali legati agli immobili precedenti. (Queste tecniche le spieghiamo nel dettaglio durante le consulenze con il nostro specialista).
Anche le piccole e medie imprese possono utilizzare il DFRIC per tutto ciò che serve alla loro attività. C’è anche chi investe in immobili turistici, il che consente, come avviene per le grandi catene alberghiere, di pagare pochissime tasse e di mettere a reddito gli immobili, ottenendo rendimenti inimmaginabili in Italia.

Pensionati Residenti fiscalmente alle Canarie (defiscalizzazione della pensione)
Chi può defiscalizzare la propria pensione INPS, in sostanza, decide di trascorrere almeno 183 giorni all’anno vivendo alle Canarie, optando quindi per la residenza fiscale alle Canarie.
Per i pensionati, la notizia è che è molto complicato calcolare l’ammontare della pensione che si riceverà alle Canarie basandosi solo sulle aliquote IRPEF. Questo perché esistono agevolazioni applicate direttamente all’imposta, che permettono di risparmiare una notevole quantità di tasse sulla pensione. Per effettuare questo calcolo in modo accurato, è necessario condurre uno studio approfondito, accedendo al sistema fiscale nazionale e inserendo dati oggettivi.

Lavoratori Autonomi residenti
fiscalmente alle Canarie
Il lavoratore autonomo con partita IVA alle Canarie tributerà trimestralmente il 20% del suo utile, prima delle tasse, nelle seguenti scadenze: 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 30 gennaio di ogni anno.
L’anno successivo effettuerà un conguaglio IRPEF in base alle aliquote applicabili, ma non prima di aver sfruttato le agevolazioni fiscali, che riducono notevolmente l’imposta calcolata.
Inoltre, anche il lavoratore autonomo alle Canarie può usufruire degli incentivi governativi, come la DIC e la RIC (anche se non può beneficiare della DFRIC). Puoi quindi capire che anche per il lavoratore autonomo il carico fiscale sarà molto ridotto.

Lavoratori dipendenti residentifiscalmente alle Canari
Pagano secondo le aliquote IRPEF applicabili, che sono sicuramente inferiori a quelle italiane. Inoltre, beneficiano di agevolazioni che vengono applicate direttamente all’imposta calcolata.

Amministratori di Società Canarie
Residenti in Italia
Ricordiamo che, per chi decide di creare una società alle Canarie e percepisce reddito da quest’ultima, se non è residente alle Canarie dovrà dichiarare nel quadro RW i redditi percepiti dall’estero. Tuttavia, questo non deve assolutamente preoccuparti: conoscendo a fondo la fiscalità canaria, vedrai come sia possibile ridurre l’imponibile coprendo le spese come costi, senza dover utilizzare il reddito personale per farlo. Questo fa sì che il tuo reddito come persona fisica risulti basso, dopo aver già coperto molte delle tue necessità in Italia, con il risultato di pagare poche tasse.
Inoltre, sfruttando come società alle Canarie le agevolazioni fiscali precedentemente spiegate, ridurrai ulteriormente l’imponibile alle Canarie. Mi auguro per te di ottenere risultati simili a quelli dell’imprenditore di Roma, che, con un utile di 104.000 euro, ha pagato solo 2.650 euro di tasse.
Ovviamente, l’amministratore non residente fiscale alle Canarie è libero di percepire dalla propria società quanto ritiene opportuno, decidendo da sé lo stipendio. Di conseguenza, potrà gestire le imposte da pagare in Italia. (Fai un atto di fede: lo capirai se verrai qui e dedicherai qualche ora allo studio di questa spettacolare e vantaggiosa fiscalità).
Se pensi di pagare troppe tasse in Italia, puoi fare una riflessione e valutare quanto potrebbe convenirti avviare una società alle Canarie, dove potresti pagare pochissime tasse. Non si tratta solo di pagare meno tasse, ma anche di tornare a vivere, di sorridere anche al momento della dichiarazione dei redditi. Magari ora sei concentratissimo a evitare errori fiscali in Italia, vivendo con il timore di multe o verifiche fiscali. Forse temi persino il suono del citofono, quando il postino ti consegna una raccomandata, e ti ripeti continuamente: “Ma chi me lo fa fare… per avere lo Stato come socio di maggioranza e pagare tutte queste tasse…”.
Anche io ho vissuto questa situazione, come le centinaia di imprenditori che ora hanno una società alle Canarie. Oggi ci si sveglia con la voglia di lavorare e si esce la sera con l’energia mentale e fisica per interagire con amici e familiari.
Nessuno meglio di te, imprenditore, può capire quanto stai perdendo (solo di tasse) ogni mese che aspetti a prendere la giusta decisione e a fare qualcosa di diverso. E vogliamo parlare della salute e della qualità della vita che si perdono?
Vivere alle Canarie migliora non solo per il clima e le tasse, ma anche per la libertà di vivere tutto ciò che, in Italia, ti hanno fatto passare la voglia di fare.
Spero di averti dato informazioni utili per la tua nuova attività alle Canarie e per la tua nuova vita da imprenditore felice e realizzato.

“Follia è fare sempre la stessa cosa e aspettarsi risultati
diversi!”
Albert Einstein
Ma c’è di più…
Vuoi sapere come evitare le doppie imposizioni sul reddito?
CONVENZIONE TRA L’ITALIA E LA SPAGNA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Il Governo dell’Italia e il Governo della Spagna, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Capitolo I – Campo di applicazione della convenzione
Articolo 1 – Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Articolo 2 – Imposte considerate
- La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto diciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
- Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, sull’ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le
imposte sui plusvalori. - Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne l’Italia:
1) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l’imposta locale sui redditi ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);
b) per quanto concerne la Spagna:
1) l’imposta sul reddito delle persone fisiche (el impuesto sobre la renta de las personas
fisicas);
2) l’imposta sul reddito delle società e delle altre persone giuridiche (el impuesto sobre la renta de sociedades y demas entidades juridicas);
3) gli acconti d’imposta seguenti: i contributi fondiari agricolo e urbano; l’imposta sui redditi del lavoro personale; l’imposta sui redditi di capitale e l’imposta sulle attività ed utili e industriali e commerciali (los singuientes impuestos a cuenta: las contribuciones territoriales rustica y urbana; el impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal; ed impuesto sobre las actividades y beneficios commerciales e industriales);
4) La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che entreranno in vigore dopo la firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno alla fine di ogni anno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali
Articolo 3 – Definizioni generali
- Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine «Spagna» designa lo Stato spagnolo (la Spagna peninsulare, le isole Baleari e le isole Canarie, i territori spagnoli d’Africa) e le zone adiacenti alle acque territoriali della Spagna sulle quali, in conformità della legislazione spagnola, la Spagna può esercitare i diritti relativi al fondo del mare, al sottosuolo marino e alle loro risorse naturali;
b) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell’Italia ed in particolare il fondo ed il sottosuolo del mare adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane situate al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;
c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, la Spagna o l’Italia;
d) per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
e) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
f) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
g) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente (ivi compresi lo Stato stesso, le sue suddivisioni politiche o amministrative ed i suoi enti locali) e una impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente (ivi compresi lo Stato stesso, le sue suddivisioni politiche o amministrative ed i suoi enti locali);
h) il termine «nazionale» designa:
1) ogni persona fisica che possiede la nazionalità di uno Stato contraente;
2) ogni persona giuridica, società di persone ed associazione costituita in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) l’espressione «autorità competente» designa:
1) in Spagna: il Ministro delle Finanze o altra autorità debitamente autorizzata dal Ministro;
2) in Italia: il Ministero delle finanze. - Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno tato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4 – Domicilio fiscale
- Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
- Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni
personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. - Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 – Stabile organizzazione
- Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
- L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzioni o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi. - Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. - Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 – è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo in caso in cui l’attività di detta persona sia limitata all’acquisto di merci per l’impresa.
- Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di
uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. - Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
Articolo 6 – Redditi immobiliari
- I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
- L’espressione «beni immobili» è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
- Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto, dall’alienazione, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
- Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.
Articolo 7 – Utili delle imprese
- Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuiti alla stabile organizzazione.
- Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
- Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
- Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.
- Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo
Articolo 8 – Navigazione marittima ed aerea
- Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale di navi o di aeromobili sonoimponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata le sede della direzione effettiva dell’impresa.
- Se la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave.
- Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune od a un organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9 – Imprese associate
Allorché:
a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alladirezione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, alcontrollo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Statocontraente, e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali ofinanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle chesarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di talicondizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dettecondizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati inconseguenza.
Articolo 10 – Dividendi
- I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residentedell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
- Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo di tali dividendi.Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità diapplicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda l’imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
- Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
- Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante unabase fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
- Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o una base fissa in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Articolo 11 – Interessi
- Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
- Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 12 per cento dell’ammontare degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
- Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di Accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti. - Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
- Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
- Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
- Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in
assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente.
Articolo 12 – Canoni
- I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Statocontraente sono imponibili in detto altro Stato.
- Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l’’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) il 4 per cento dell’ammontare lordo delle remunerazioni di qualsiasi natura pagate per l’uso o la concessione in uso di un diritto di autore su un’opera letteraria, drammatica, musicale o artistica (ad eccezione dei canoni relativi a films cinematografici ed a opere registrate su nastri o bande magnetoscopiche destinate alla televisione);
b) l’8 per cento dell’ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. - Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
- Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
- I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione alla quale si ricollega la prestazione che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l’onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
- Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13 – Utili di capitale
- Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell’articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
- Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia gli utili provenienti dall’alienazione di navi e di aeromobili in traffico internazionale come pure i beni mobili destinati al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.
- Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.
Articolo 14 – Professioni indipendenti
- I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell’altro Stato contraente, di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
- L’espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Articolo 15 – Lavoro subordinato
- Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività impendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
- Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente, svolta nell’altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato; e
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e
c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. - Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva
dell’impresa.
Articolo 16 – Compensi e gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che unresidente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio diamministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell’altro Stato contraentesono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17 – Artisti e sportivi
- Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo,quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonchégli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nelloStato contraente in cui dette attività sono svolte.
- Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o diuno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un’altra persona che non sia l’artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Articolo 18 – Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altreremunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione adun cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Articolo 19 – Funzioni pubbliche
- a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da unasua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, incorrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sonoimponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualorai servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di quest’ultimo stato che:
I) abbia nazionalità di detto stato, o
II) non sia divenuto residente in detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi, - a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisine od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario è residente se questi è un nazionale di detto Stato. - Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 20 – Professori e studenti
- Un residente di uno Stato contraente che su invito di una Università, Collegio o di un altro Istituto di insegnamento superiore o di ricerca scientifica dell’altro Stato contraente soggiorna, per un periodo non superiore a due anni, in questo altro Stato al solo fine di insegnare o di effettuare ricerche scientifiche nei predetti istituti non è imponibile in detto altro Stato per le remunerazioni che riceve per tali attività di insegnamento o di ricerca.
- Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione
professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Articolo 21 – Altri redditi
- Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia laprovenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
- Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una liberaprofessione mediante una base fissa ivi situata e il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Articolo 22 – Eliminazione della doppia imposizione
- Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafidel presente articolo.
- Per quanto concerne l’Italia:
Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Spagna, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata in Spagna, ma l’ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. - Per quanto concerne la Spagna:
Se un residente della Spagna possiede di reddito che, in conformità alla Convenzione, sono imponibili in Italia, la Spagna accorda sull’imposta gravante sui redditi di detto residente una deduzione pari all’ammontare dell’imposta pagata in Italia. L’ammontare così dedotto non può tuttavia eccedere la quota d’imposta, calcolata prima della deduzione, attribuibile ai redditi provenienti dall’Italia e la predetta deduzione dell’imposta spagnola viene operata sia nei confronti delle imposte generali che degli acconti d’imposta (precomptes). - Quando, in conformità ad una disposizione della Convenzione, i redditi posseduti da un residente di uno Stato contraente sono esentati da imposta in tale Stato, questo Stato può nondimeno tener conto, conformemente alla propria legislazione interna, dei redditi esentati ai fini del calcolo dell’ammontare dell’imposta dovuta sugli altri redditi di detto residente.
Articolo 23 – Non discriminazione
- I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Staticontraenti, non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
- L’imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.
Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso concorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. - Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo11, o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
- Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
- Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere o denominazione.
Articolo 24 – Procedura amichevole
- Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o daentrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente.
Tale procedura non potrà essere esperita dopo il termine di due anni a decorrere dalla notificazione o dalla ritenuta alla fonte dell’imposta. - L’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
- Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
- Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale
accordo, essi potranno aver luogo in senso ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Articolo 25 – Scambio di informazioni
- Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarieper applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall’articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno taliinformazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi diqueste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
- Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l’obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propriaprassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
Articolo 26 – Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cuibeneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del dirittointernazionale o di accordi particolari.
Articolo 27 – Domande di rimborso
- Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sonorimborsate a richiesta dell’interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il dirittoalla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
- Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazionedello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante
che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all’applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla presente Convenzione. - Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 24, le modalità di applicazione del presente articolo. Esse possono, altresì, stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l’applicazione delle limitazioni di imposta previste dalla presente Convenzione. Capitolo VI – Disposizioni finali
Articolo 28 – Entrata in vigore
- La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Madrid appena possibile.
- La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica le sue disposizioni si applicheranno:
a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati a decorrere dal 1° gennaio 1977;
b) alle altre imposte relative ai periodi di imposta che terminano a decorrere dal 1° gennaio 1977. - Le disposizioni della Convenzione italo-spagnola sul regime fiscale delle società del 28 novembre 1927 cesseranno di aver effetto dalla data di applicazione della presente Convenzione.
Articolo 29 – Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Staticontraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomaticacon un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare. In questocaso, la Convenzione cesserà di applicarsi:
a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagati a partire dal 1°gennaio dell’anno successivo a quello della denuncia;
b) alle altre imposte relative ai periodi d’imposta che terminano a decorrere dal 1° gennaiodell’anno successivo a quello della denuncia.
Fatto a Roma l’8 settembre 1977, in duplice esemplare in lingua italiana, spagnola efrancese, i tre testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo francese in caso di dubbio.
PROTOCOLLO
All’atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Spagna e l’Italia perevitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasionifiscali, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementariche formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che:
a) per quanto concerne l’articolo 6 della presente Convenzione, le disposizioni previste nelprocesso verbale della seconda sessione (Roma dal 29 maggio al 3 giugno 1957) dellaCommissione Mista italo-spagnola, che hanno formato oggetto dello Scambio di note tral’Italia e la Spagna del 28 marzo 1958 e che costituiscono allegati all’Accordo culturaleitalo-spagnolo dell’11 agosto 1955, sono confermate ad ogni effetto. In particolare leesenzioni fiscali convenute nei predetti Accordi, ivi comprese quelle che sono previste afavore del patrimonio del Collegio Spagnolo S. Clemente (Albornoz) in Bologna, produconotutti i loro effetti a decorrere dalle date ivi indicate;
b) per quanto concerne l’articolo 7, paragrafo 3, per «spese sostenute per gli scopiperseguiti dalla stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse conl’attività della stabile organizzazione;
c) per quanto concerne l’articolo 12, il termine «canoni» comprende i pagamenti dovuti inrelazione a studi tecnici ed economici a carattere industriale o commerciale;
d) con riferimento al paragrafo 1 dell’articolo 24, all’espressione «indipendentemente dairicorsi previsti dalla legislazione nazionale» si attribuisce il significato secondo cuil’attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversiaconcerna un’applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione;
e) per quanto concerne l’articolo 28, le domande di rimborso, presentate in conformità allapresente Convenzione da un residente di uno Stato contraente con riferimento alle impostedovute prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione, possono esserepresentate nei due anni successivi all’entrata in vigore della Convenzione medesima;
f) nonostante le disposizioni dell’articolo 28 paragrafo 2, le disposizioni dell’articolo 8saranno applicabili alle imposte dovute a partire dal 1° gennaio 1969.Fatto a Roma l’8 settembre 1977 in due esemplari in lingua italiana, spagnola e francese, i tre testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo francese in caso di dubbio.
Per il Governo dell’Italia
MANZINI
Per il Governo della Spagna
Questa guida ha esclusivamente uno scopo informativo. Le informazioni contenute sono basate sulla mia esperienza personale e non devono essere considerate come un sostituto di consulenze specialistiche, che sono più appropriate per affrontare un eventuale trasferimento all’estero, l’abbandono del proprio impiego o per prendere decisioni che possano influire sulla vostra salute. Le indicazioni qui fornite non devono essere utilizzate senza averle prima verificate.