Apertura esercizi commerciali e locali alle Canarie

Riguardo alla apertura dei locali alle Canarie ed esercizi commerciali vediamo le disposizioni dettate dal ministero della salute.

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CAPITOLO I: Condizioni per l’apertura di esercizi commerciali e locali commerciali e servizi assimilati al pubblico.

 

Art. 1. Riapertura di esercizi commerciali e locali commerciali e di servizi simili.

-Qualsiasi stabilimento, attività di vendita al dettaglio e attività di servizi professionali la cui attività è stata sospesa dopo la dichiarazione dello stato di allarme può essere riaperta. escluso:

– Quelli con superfici superiori a 400 metri;
– Quelli che hanno il carattere di un centro commerciale o di un parco commerciale;
– Coloro che si trovano all’interno di quanto sopra e NON hanno accesso diretto e indipendente dall’estero.

requisiti:

  1. Precedente appuntamento che garantisce la permanenza nella costituzione di 1 cliente unico per ciascun lavoratore, senza che vi siano aree di attesa al suo interno.
  2. Garantire un servizio clienti personalizzato con una separazione adeguata o installando contatori / partizioni.
  3. Stabilire orari di servizio preferenziali per le persone con più di 65 anni, che devono coincidere con le fasce orarie per le corse di gruppo.
  4. Gli stabilimenti possono istituire sistemi di raccolta presso i locali dei prodotti, a condizione che garantiscano una raccolta scaglionata per evitare la folla.
  5. Il viaggio verso i locali può essere effettuato solo all’interno del comune di residenza, a meno che il servizio non sia disponibile lì.

 

Art 2. Misure di igiene da applicare in stabilimenti e locali aperti al pubblico.
  1. Obbligo di pulire e disinfettare le strutture almeno due volte al giorno con particolare attenzione alle superfici di contatto (pomoli delle porte, contatori, mobili, corrimano, distributori automatici, pavimenti, telefoni, appendini, automobili, cestini, rubinetti, ecc.);
  2. Una delle pulizie dovrebbe essere alla fine della giornata;
  3. I disinfettanti verranno utilizzati come diluizioni di candeggina;
  4. Dopo ogni pulizia, i materiali e i DPI verranno eliminati in modo sicuro e le mani verranno lavate;
  5. L’apertura può essere messa in pausa, preferibilmente a mezzogiorno, per le attività di manutenzione, pulizia e sostituzione;
  6. La pulizia e la disinfezione dei lavori verranno eseguite ad ogni cambio di turno, con particolare attenzione ai contatori, alle partizioni, alle tastiere, ai terminali di pagamento, ai touch screen, agli strumenti di lavoro e con particolare attenzione a quelli utilizzati da più di 1 lavoratore;
  7. Quando vi è più di 1 lavoratore al servizio del pubblico, le misure di pulizia saranno estese anche ad aree private come armadietti, spogliatoi, servizi igienici, cucine e aree di sosta;
  8. Uniformi, abiti da lavoro e indumenti usati dai lavoratori a contatto con i clienti, devono essere lavati quotidianamente in cicli di lavaggio tra i 60-90 gradi Celsius;
  9. Sarà garantita un’adeguata ventilazione di tutti gli stabilimenti e locali commerciali;
  10. I servizi igienici non saranno utilizzati dai clienti se non quando strettamente necessario;
  11. Tutti gli stabilimenti dovrebbero avere contenitori, se possibile con coperchio e carta, in cui depositare materiale monouso;

 

Art. 3. Misure di prevenzione dei rischi per il personale che fornisce servizi in stabilimenti e locali aperti al pubblico.
  1. I lavoratori isolati da COVID-19 o le persone in quarantena domestica non possono essere incorporati dal contatto con una persona con sintomi o diagnosticati con COVID-19;
  2. Il proprietario dell’attività deve rispettare gli obblighi di prevenzione dei rischi stabiliti dalla normativa vigente, oltre a quelli specifici di COVID-19.

* Sarà garantito che tutti i lavoratori abbiano a disposizione DPI, gel idroalcolico o in mancanza, acqua e sapone.

* L’uso di maschere è OBBLIGATORIO quando la distanza interpersonale di 2 metri tra lavoratore e cliente o lavoratore e lavoratore non può essere garantita.

* Tutto ciò vale anche per i lavoratori di società terze che forniscono servizi in loco o stabilimento.

  1. Il rilevamento delle impronte digitali deve essere sostituito da un altro sistema di controllo del tempo che garantisca misure igieniche o disinfetti il ​​dispositivo prima e dopo ogni utilizzo, avvisando i lavoratori di questa misura;
  2. La disposizione delle postazioni di lavoro, l’organizzazione dei turni e altre condizioni di lavoro saranno modificate per garantire la possibilità di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di 2 metri tra i lavoratori;
  3. La distanza tra venditore e cliente sarà di almeno 1 metro in presenza di elementi di protezione o barriere o di 2 metri senza questi elementi.

* I servizi che NON consentono la distanza di sicurezza (parrucchieri, fisioterapisti, centri estetici) devono utilizzare dispositivi di protezione individuale che garantiscano la protezione del lavoratore e del cliente e devono garantire 2 metri tra un cliente e l’altro.

Art. 4. Misure di protezione e igiene applicabili ai clienti, all’interno di stabilimenti e locali.
  1. Il tempo di permanenza dei clienti sarà strettamente necessario;
  2. Se è possibile servire più di 1 cliente contemporaneamente, deve essere segnalata la distanza di sicurezza di 2 metri tra i clienti con segni sul terreno, l’uso di fari, segnali, ecc. Il servizio clienti non può essere svolto contemporaneamente dallo stesso lavoratore;
  3. All’ingresso dei locali devono essere disponibili distributori di gel idro alcolico per i clienti;
  4. In locali con un’area self-service, il lavoratore deve fornire il servizio per evitare manipolazioni dirette da parte dei clienti dei prodotti;
  5. È vietato i test dei prodotti;
  6. Nei negozi di tessuti, nelle disposizioni per l’abbigliamento e simili, i tester devono essere utilizzati da una sola persona e dopo l’uso saranno puliti e disinfettati;

 

CAPITOLO II: Condizioni in cui devono essere svolte le attività alberghiere e di ristorazione.

Art 5. Attività alberghiere e di ristorazione.
  1. Consegna a domicilio o prelievo locale. Consumo vietato all’interno dello stabilimento;
  2. Consegna a domicilio preferita a persone di età superiore ai 65 anni;
  3. Servizi di raccolta locale l’ordine viene effettuato telefonicamente o online e la struttura fissa i tempi di raccolta, evitando la folla;
  4. Stabilimenti con punti di richiesta e raccolta di ordini per veicoli, il cliente può effettuare l’ordine dalla propria auto nello stabilimento stesso e procedere alla successiva raccolta;
  5. Lo stabilimento può essere aperto al pubblico solo durante l’orario di ritiro dell’ordine.

 

Art 6. Misure di prevenzione dei rischi per il personale che fornisce servizi negli esercizi alberghieri e di ristorazione.
  1. Le persone che sono isolate da COVID-19 o che presentano sintomi compatibili non possono aderire al lavoro;
  2. Eventuali asintomatici sono messi in quarantena per aver avuto contatti con qualcuno con sintomi o diagnosticato COVID-19.

 

Art 7. Misure di igiene per i clienti e accessi degli esercizi alberghieri e di ristorazione.
  1. All’ingresso gel idro alcolico;
  2. All’uscita, pattumiere con coperchio non azionato manualmente, con sacco della spazzatura;
  3. Tempo di permanenza nello stabilimento per la raccolta degli ordini strettamente necessari;
  4. Se è possibile servire più di 1 cliente contemporaneamente, la distanza di sicurezza deve essere contrassegnata, con segni sul terreno, segnali luminosi e segnaletica;
  5. Se non è possibile frequentarne più di 1 contemporaneamente, l’accesso avverrà su base individuale, a meno che non sia un adulto accompagnato da una persona con disabilità, minorenne o anziana.

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In questa fase, questo è quello che dovremo fare per uscire una volta per tutte da questa situazione.

Abbiamo trattato le fasi di questa transizione per uscire dalla pandemia in una news che puoi leggere qui.

Marco Misto